Il nostro Statuto

Fondazione “Achille Sclavo” ONLUS

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E AMBITI DI OPERATIVITÀ

Titolo I

Art. 1

Denominazione

1.  Ai sensi dell’articolo 14 del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata Fondazione “Achille Sclavo” di seguito denominata semplicemente “Fondazione”.

2.  Ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, oppure del relativo acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3.  La Fondazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

4.  il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile, dal D.Lgs. 460/1997, dal presente statuto e dal relativo regolamento di amministrazione

Art. 2

Sede legale

1.  La Fondazione ha sede legale in Siena e persegue le proprie finalità istituzionali su tutto il territorio nazionale ed all’estero.

2.  Il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo del Comune di Siena non comporterà modifica del presente statuto.

3.  Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero sedi secondarie, delegazioni ed uffici utili a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali ovvero per svolgere iniziative di promozione e di sviluppo della rete relazionale di cui si avvale la Fondazione nell’espletamento delle sue attività.

Art. 3

Finalità e scopi

1.  La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale così come definita Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003 n. 136); essa si propone di migliorare le condizioni globali di salute dell’umanità supportando e promuovendo attività ed iniziative miranti ad attuare il concetto di “One Health/Planetary Health” inteso come connessione fra produzione del cibo, alimentazione, salute e sostenibilità, attraverso l’integrazione di:

– modi di produzione del cibo più sostenibili e modelli di nutrizione sani e rispettosi dell’ambiente,

– ricerca, sviluppo e sostegno alla produzione di nuovi vaccini e/o anticorpi monoclonali e diagnostici contro malattie infettive,

–  attività connesse alla promozione e all’attuazione dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, facendo riferimento all’Agenda 2030 e a programmi che ad essa fanno o faranno riferimento

2.  La Fondazione si propone altresì di favorire ed incrementare l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca scientifica con particolare riguardo alla ricerca ed allo sviluppo di vaccini principalmente contro le malattie neglette diffuse nelle popolazioni e nei Paesi poveri, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l’istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e culturale.

3. La Fondazione intende in particolare perseguire in una serie di iniziative di promozione e diffusione di soluzioni innovative legate alla definizione di “One Health/Planetary Health” nonché ad attività connesse all’Agenda 2030 oltre che allo studio e sviluppo dei vaccini e diffusione delle vaccinazioni, principalmente nei Paesi in via di sviluppo.

La Fondazione realizza le sue attività di ricerca, di studio e di promozione nei settori sopra esplicitati attraverso:

a) la realizzazione diretta o indiretta di progetti di ricerca miranti alla definizione di One Health/Planetary Health e all’agenda 2030;

b)  la realizzazione diretta o indiretta di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione e corretta introduzione di nuovi farmaci, vaccini e anticorpi monoclonali e diagnostici per uso umano contro malattie infettive;

c)  la promozione e la realizzazione di intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;

d)  diffusione della cultura di One Health/Planetary Health, per favorire la valorizzazione e la diffusione di azioni concrete sui principi della sostenibilità e sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini e/o anticorpi monoclonali e diagnostici contro malattie infettive,

e)  la realizzazione di percorsi formativi e cognitivi finalizzati al perseguimento delle attività istituzionali, principalmente in Paesi poveri.

f)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

4.  Ove possibile ed economicamente sostenibile la Fondazione si impegna nella gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca nei settori di intervento, anche organizzando e/o amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca nonché gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca.

5.  La Fondazione si propone anche la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche, sociali e sanitarie, ambientali e legate in modo più ampio ai principi di sostenibilità o derivanti dal mancato contrasto sistematico alle malattie diffuse nei Paesi poveri attraverso iniziative di divulgazione e sensibilizzazione.

6.  L’attività di ricerca e sensibilizzazione sarà in ogni caso rivolta alle finalità sopra riportate indicate nel presente statuto.

7.  Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali la Fondazione potrà anche avvalersi della collaborazione di Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni che operino nel campo della ricerca scientifica nell’ambito di idonee convenzioni.

8.  La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti, enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

9.  La Fondazione ha facoltà di istituire enti, organizzazioni ed istituzioni di qualsiasi genere e tipo purché finalizzati e/o indirizzati a favorire il perseguimento delle finalità statutarie.

10. E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti ed alle condizioni espressamente indicate dal D. Lgs. 460/1997.

Art. 4

Attività strumentali

1.  Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà altresì:

a)  promuovere iniziative di beneficenza per finanziare i progetti nei Paesi poveri;

b)  cooperare con altri enti no-profit, aziende ed istituzioni pubbliche e private per promuovere i progetti che costituiscono l’oggetto delle finalità istituzionali;

c)  attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d)  ricercare e mettere a disposizione delle iniziative istituzionali le capacità professionali che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;

e)  realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

f)  compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

g)  stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

h)  favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che favoriscano la Fondazione nel raggiungimento delle proprie finalità;

i)   stipulare atti e contratti per il finanziamento delle iniziative;

j)   amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

k)  partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

l)   svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali.

2.  Le attività sopra evidenziate hanno solo valore esplicativo e potranno essere integrate con tutte le operazioni necessarie a favorire il perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo II

Fondatori e Fondatori Successivi

Art. 5

Fondatori e Fondatori Successivi

1.  Sono “Fondatori” tutti coloro che sono intervenuti all’atto di costituzione della Fondazione.

2.  Dopo la costituzione della Fondazione potrà diventare “Fondatore Successivo” ogni persona giuridica, pubblica o privata, ed ogni persona fisica che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, concorra ad integrarne il patrimonio nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione ovvero con deliberazione specificamente adottata.

3.  La qualifica di “Fondatore Successivo” è attribuita in via permanente.

4.  Hanno diritto di partecipare al Consiglio di Amministrazione, con un seggio ciascuno con funzione deliberante i soci del Fondatore “Sclavo Vaccines Association” alla data del 27 agosto 2010. Gli altri “Fondatori” e “Fondatori Successivi” diversi da “Sclavo Vaccines Association” hanno diritto di partecipare con un seggio con funzione deliberante all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

5.  Le persone fisiche stanno nel Consiglio di Amministrazione personalmente o a mezzo di un proprio rappresentante mentre le persone giuridiche stanno in Consiglio di Amministrazione per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di persone fisiche da essi delegate.

6.  Al fine di assicurare nel tempo il funzionamento della Fondazione, le persone fisiche hanno facoltà di nominare un proprio successore

Titolo III

Patrimonio, Fondo di dotazione e Fondo di gestione

Art. 6

Fondo di Dotazione

1.  Il fondo di dotazione necessario per assicurare gli adempimenti previsti dal Codice Civile è costituito dai beni indicati nell’atto costitutivo.

2.  Il fondo di dotazione è indicato nell’atto costitutivo della Fondazione; esso non potrà essere ridotto o investito in attività ad alto rischio che possano pregiudicare la consistenza futura del fondo stesso.

Art. 7

Patrimonio

1.  Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni mobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione al momento della costituzione e descritti nell’atto costitutivo.

2.  Esso può essere incrementato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, per effetto di:

a)  conferimenti di enti e soggetti con espressa destinazione a titolo di incremento del patrimonio;

b)  dal complesso dei beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti

c)  residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

d)  acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio,

e)  lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

f)  sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3.  E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo di dotazione e del patrimonio.

4.  Nel caso la Fondazione chiuda l’esercizio in attivo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accantonare parte o la totalità dell’utile in uno o più fondi di riserva allo scopo di rinviare nel tempo l’utilizzo delle somme che non siano state utilizzate nel corso dell’esercizio concluso.

5.  La gestione dei fondi di riserva di cui al comma precedente viene effettuata in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione.

Art. 8

Fondo di Gestione

1.  Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del patrimonio:

a)  rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

b)  avanzi di gestione dei precedenti esercizi non trasferiti a patrimonio;

c)  elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, da enti, da amministrazioni pubbliche ovvero da privati;

d)  ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

e)  proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

f)  attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;

g)  finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

2.  Gli eventuali utili o avanzi di gestione, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.  Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4.  Le elargizioni liberali in denaro e le donazioni sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

5.  Le eredità ed i lasciti sono accettati, con beneficio d’inventario, dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

Amministrazione della Fondazione

Art. 9

Organi della Fondazione

1.  Sono organi di amministrazione della Fondazione:

a)  il Presidente;

b)  il Consiglio di Amministrazione;

c)  il Direttore Generale, se nominato;

d)  il Revisore;

2.  Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico ed affidare incarichi come previsto dal regolamento di amministrazione.

Art. 10

Il Presidente

1.  Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri Fondatori presenti nel Consiglio di Amministrazione.

2.  Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

3.  La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

4.  Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 11

Funzioni del Presidente

1.  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2.  Il Presidente:

a)  sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Fondazione;

b)  convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinandone l’ordine del giorno;

c)  svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità allo statuto;

d)  autorizza le assunzioni e la stipula di contratti di collaborazione e consulenza proposti, nei limiti previsti dal Piano Annuale e dal relativo Budget approvati dal Consiglio di Amministrazione;

e)  apre e chiude conti correnti bancari e postali con facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti in coerenza con le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

f)  vigila sull’andamento generale ed economico della Fondazione, supervisionando l’operato del Direttore Generale, ove nominato;

g)  promuove il conseguimento delle finalità istituzionali.

3.  Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha il compito di resistere in giudizio, nominare avvocati o procuratori per rappresentare la Fondazione, dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione.

4.  In caso di urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva e comunque non oltre quindici giorni dall’assunzione del provvedimento.

5.  In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1.  La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai Fondatori e dai Fondatori Successivi.

2.  Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni come il Presidente.

3.  Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) amministratori compreso il Presidente: essi sono i soci di “Sclavo Vaccines Association” al 27 agosto 2010 e gli altri Fondatori originari diversi da “Sclavo Vaccines Association”: essi sono i Fondatori originari che potranno partecipare in proprio o nominare propri successori o rappresentanti, anche per un periodo definito, e così in perpetuo per tutta la durata della Fondazione;

4.  Successivamente si potranno aggiungere al Consiglio di Amministrazione i Fondatori Successivi, come definiti nell’articolo 5, che potranno partecipare in proprio o per mezzo dei propri rappresentanti in accordo con il dispositivo dell’articolo 5, comma 5.

5.  Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Revisore per esprimere i pareri richiesti sugli argomenti all’ordine del giorno.

6.  Partecipa sempre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

7.  Ogni altra persona può assistere alla discussione di alcune delibere solo su specifico invito, per il tempo strettamente necessario e senza diritto di voto.

Art. 13

Durata del mandato e decadenza degli amministratori

1.  I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall’incarico esclusivamente per dimissioni volontarie, morte, scadenza del periodo d’incarico o impossibilità alla conservazione della carica a causa di ragioni di salute, incompatibilità sopravvenuta o conflitto di interesse; entro un anno dall’assunzione dell’incarico i Fondatori possono indicare il proprio successore riservandosi il diritto di modificare – anche più volte – il nominativo indicato.

2.  In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, senza che questi abbia provveduto alla nomina di un successore, si provvederà alla relativa sostituzione in accordo con le disposizioni del regolamento di amministrazione.

Art. 14

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1.  Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2.  Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a)  eleggere il Presidente della Fondazione;

b)  eleggere il Vicepresidente della Fondazione;

c)  nominare i Fondatori Successivi di cui all’articolo 5 del presente statuto;

d)  nominare il Direttore Generale della Fondazione;

e)  nominare il Revisore;

f)  nominare i componenti del Comitato Scientifico;

g)  approvare anticipatamente il Piano Operativo annuale di attività della Fondazione e relativo Budget;

h)  approvare la relazione annuale sulle attività della Fondazione;

i)   predisporre ed approvare il rendiconto economico annuale o il bilancio d’esercizio;

j)   deliberare l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti ed eredità;

k)  deliberare l’accettazione di legati e donazioni;

l)   deliberare in merito all’incremento del patrimonio o alla costituzione e gestione dei fondi di riserva;

m) definire la struttura organizzativa della Fondazione nelle sue principali componenti;

n)  deliberare le eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all’autorità competente per l’approvazione;

o)  adottare e modificare il regolamento di amministrazione ed i regolamenti interni;

p)  autorizzare il Presidente a stare in giudizio nominando procuratori ed avvocati;

q)  istituire Commissioni con compiti consultivi e propositivi;

r)  approvare i verbali delle proprie sedute;

s)  deliberare sulle proposte di estinzione della Fondazione;

t)   rilasciare, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, al Presidente, Vicepresidente e al Direttore Generale le procure generali e speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti stabilendo l’obbligo di riferire e relazionare il Consiglio di Amministrazione al quale resta attribuito l’onere ed il potere di supervisione e controllo;

u)  attribuisce, nelle forme di legge e di regolamento, i poteri di firma necessari per gli adempimenti connessi alla gestione dei conti correnti bancari e postali;

v)  approvare i Piani Strategici della Fondazione;

w) deliberare le linee guida e il livello di rischiosità degli investimenti della dotazione patrimoniale della Fondazione;

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l’approvazione del rendiconto economico annuale o del bilancio d’esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, con domanda scritta contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore dei Conti.

2.  L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è recapitato agli interessati almeno sette giorni prima dell’adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei singoli Consiglieri e del Revisore

3.  In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire agli interessati almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

4.  In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

5.  Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6.  Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, esclusi dal computo gli assenti e gli astenuti; ogni amministratore ha sempre diritto ad un solo voto.

7.  Nelle proposte di deliberazione in cui si registri parità di voto tra gli amministratori, avrà prevalenza il voto del Presidente.

8.  Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate da uno degli intervenuti ovvero da un dipendente o incaricato della Fondazione che svolge le funzioni di segretario.

9.  Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 16

Il Direttore Generale

1.  Il Direttore Generale, qualora nominato, è l’organo esecutivo della Fondazione e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.  Il Direttore Generale, qualora nominato:

a)  è il primo livello gerarchico dell’organigramma e partecipa al Consiglio di Amministrazione;

b)  svolge gli incarichi a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione e le mansioni attribuite con il contratto di assunzione o nel regolamento di amministrazione;

c)  firma gli atti ed i contratti in nome e per conto della Fondazione e dispone le operazioni bancarie e la gestione degli strumenti di pagamento in accordo con i conferimenti dei poteri di firma determinati dal Consiglio di Amministrazione: riceve e destina le somme di competenza della Fondazione in coerenza con le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;

d)  propone al Presidente le assunzioni, le collaborazioni e le consulenze, in linea con il Piano Operativo e procede alla sottoscrizione dei relativi atti in accordo con le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;

e)  propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione gli investimenti del Patrimonio e dei Fondi di Riserva;

f)  cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, le attività di fundraising, investimento e di comunicazione;

g)  provvede ai pagamenti derivanti dagli impegni assunti con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

h)  supervisiona ed è responsabile per l’amministrazione ordinaria della Fondazione e predispone i dati per il bilancio d’esercizio che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;

3.  Il Direttore Generale ha altresì l’obbligo di tenuta dei libri contabili sotto il controllo del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.

Art. 17

Il Revisore

1.  Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professionisti iscritti all’Albo dei Revisori contabili, o altrimenti denominati.

2.  Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.

3.  Compete al Revisore:

a)  il controllo contabile sull’attività della Fondazione;

b)  la formulazione di proposte inerenti al funzionamento della Fondazione;

c)  la facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4.  Il Revisore è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5.  Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore ha libero accesso alle strutture ed alla documentazione della Fondazione.

6.  I compiti del Revisore sono indicati nel regolamento di amministrazione.

Art. 18

Comitato Scientifico

1.  È facoltà della Fondazione istituire un Comitato Scientifico con funzioni di supporto e di sviluppo cognitivo ed analisi progettuale delle materie e delle iniziative che costituiscono oggetto degli scopi istituzionali della Fondazione.

2.  Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di componenti scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione, tra personalità esperte nelle materie che costituiscono l’oggetto istituzionale della Fondazione.

3.  Si riunisce su invito del Presidente della fondazione, per discutere di argomenti o temi inerenti l’attività della fondazione e per formulare proposte e pareri; si riunisce almeno una volta l’anno per la definizione del programma di attività

4.  Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Presidente che lo rappresenta e che partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente della fondazione.

5.  I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di dimissioni, permanente impedimento, insorto conflitto di interessi o decesso, i componenti del Comitato vengono sostituiti per il rimanente periodo del triennio in corso.

6.  Il Comitato Scientifico formula proposte in ordine alle iniziative della fondazione, esprime il proprio parere non vincolante in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV

Art. 19

Bilanci d’Esercizio

1.  L’esercizio finanziario della fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.  Il rendiconto economico o il bilancio d’esercizio devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

3.  La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della fondazione e della situazione economico – finanziaria della stessa.

4.  La fondazione, in relazione all’attività complessivamente svolta durante l’esercizio sociale, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

5.  Trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, deve essere trasmesso il documento rappresentativo del bilancio d’esercizio al Revisore in tempo utile per consentirne l’analisi e le valutazioni necessarie all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione dovrà ricevere il bilancio ed i documenti ad esso pertinenti almeno quindici giorni prima della data della sua approvazione.

6.  Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione sociale o di missione che illustri in termini qualitativi e quantitativi i risultati dell’attività svolta in ciascun esercizio rispetto ai piani ed ai programmi della Fondazione.

Art. 20

Compensi

Ad eccezione del Direttore Generale, se nominato, e del Revisore, tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo:

a)  il diritto al rimborso spese documentate e sostenute per l’assolvimento degli incarichi inerenti al mandato conferito;

b)  il compenso dovuto a seguito di altri incarichi specificamente affidati dal Consiglio di Amministrazione fatti salvi i limiti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 460/1997

Art. 21

Modificazioni dello statuto

1.  Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione riunito in seduta straordinaria alla presenza di un notaio rogante scelto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2.  La votazione del Consiglio di Amministrazione è favorevole se ottiene il voto di due terzi degli amministratori in carica compreso il Presidente.

3.  Lo statuto così approvato è sottoposto all’approvazione dell’autorità competente per materia e territorio.

Art. 22

Scioglimento della fondazione

1.  La fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2.  L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall’Autorità competente per materia e territorio a norma dell’articolo 27 del Codice Civile.

3.  In caso di scioglimento della fondazione, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre ONLUS che promuovono attività nel settore, sanitario, sociale o civile in favore delle popolazioni povere ovvero a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Norma transitoria

1.  In sede di prima costituzione i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nell’atto istitutivo della fondazione.